La Corte Costituzionale ha confermato che il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia in Sicilia vige dal 1976 e si applica direttamente anche ai privati. Con la sentenza numero 72/2025, la Consulta ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS) relative all’articolo 2, comma 3, della legge regionale siciliana n. 15 del 1991.

- Divieto di costruzione: il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia è stato confermato come direttamente efficace anche per i privati cittadini.
- Interpretazione autentica: la disposizione del 1991 è stata considerata un’interpretazione autentica della norma del 1976, chiarendo che il divieto valeva fin dal 1976 per i privati e non solo per i piani urbanistici.
- No legittimo affidamento: la Corte ha affermato che i privati non potevano avere un legittimo affidamento sulla possibilità di sanatoria edilizia, essendo determinanti le leggi regionali sopravvenute tra il 1976 e il 1985, che indicavano la non condonabilità delle opere abusive.
- Tutela ambientale: la decisione rafforza la tutela delle coste siciliane contro l’espansione edilizia illegale e riafferma l’importanza della protezione ambientale.
- Demolizione di strutture abusive: Legambiente Sicilia ha chiesto la rapida demolizione delle strutture abusive presenti entro la zona vietata per restituire le spiagge al loro stato naturale e favorire la fruizione pubblica ¹.